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giurisprudenza

Se non viene verificata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario nominato d’ufficio e l’indagato, la dichiarazione di assenza di quest’ultimo è illegittima e la sentenza è affetta da nullità assoluta (Cass. Pen., Sez. I, Sent.,15 marzo 2021, n. 9931)

Il procedimento penale in esame è giunto al grado di cassazione in quanto il giudizio di merito si era svolto in assenza dell’imputato, citato nel domicilio eletto durante l’avvio delle indagini preliminari presso il difensore nominato d’ufficio.

Sostiene il ricorrente che la conoscenza, in capo a sè, dell’esistenza del procedimento da cui dipendeva la ritualità della dichiarazione di assenza, non poteva essere desunta dalla sola elezione di domicilio effettuata presso il difensore d’ufficio con il quale non si era mai instaurato alcun effettivo contatto.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso ricordando i recenti insegnamenti delle Sezioni Unite, secondo le quali ai fini della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell’indagato, presso il difensore d’ufficio (cfr. Sez. Un. N. 23948 del 28/11/2019).

Questo perché l’elezione di domicilio rappresenta un affidabile indice di conoscenza del processo solo quando l’elezione appaia “seria” e reale, dovendo essere apprezzabile un concreto rapporto tra il suo autore e il luogo e la persona scelti come destinatari, cui appunto indirizzare gli atti.

Di talchè, il giudice procedente, a fronte di un’elezione di domicilio effettuata presso il difensore nominato d’ufficio che non abbia manifestato in proposito il suo assenso, deve in ogni caso verificare, sulla base di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso.

Ciò premesso, posto che il giudice di prime cure non aveva effettuato l’indagine predetta, la Corte D’appello avrebbe dovuto sanzionare la sentenza ai sensi dell’art. 604, comma 5bis c.p.p.; infatti, la celebrazione del processo in assenza delle condizioni di cui all’art. 420 bis, commi 1 e 2 c.p.p., determina in virtù del citato art. 604, comma 5bis c.p.p., la nullità della sentenza di primo grado, equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta.

 

A cura di Devis Baldi