Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha avuto modo di tornare sulle modalità di deposito degli atti e dei documenti di causa nell’ambito del giudizio in Cassazione.
Nel caso di specie, ai fini dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, parte ricorrente si era limitata a depositare copia della sentenza di appello, in forma cartacea, e copia cartacea del messaggio di posta certificata contenente la notifica della medesima sentenza della Corte di Appello, omettendo però il deposito dei documenti (i.e. la relata di notifica) allegati a tale messaggio di posta elettronica; i documenti prodotti in formato analogico, inoltre, risultavano privi dell’attestazione di conformità all’originale digitale dei documenti che doveva essere sottoscritta dal destinatario della notifica.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
A tal fine, la Corte di Cassazione ha richiamato il proprio precedente “Sentenza n. 17450 del 14/07/2017 che ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte”.
L’ordinanza in commento, oltre a ribadire il principio di cui sopra, ha fissato alcuni punti fermi in tema di processo telematico e chiarito che (i) il procedimento notificatorio telematico ex art. 3bis, L. 21/1/1994, n. 53 “non è stato ancora esteso al giudizio di cassazione” e (ii) dinanzi alla Suprema Corte “non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali”.
Non solo: la Corte ha colto l’occasione per chiarire come procedere all’estrazione di copia analogica da documento cartaceo e, con particolare riferimento alla sentenza notificata, ha precisato che “il difensore destinatario della notifica, dovrà (…) estrarre il documento in forma digitale dal proprio fascicolo informatico, riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi (…) una nuova attestazione di conformità del documento cartaceo a quello “presente” nell’archivio informatico (…), che deve essere apposta, con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza e della relata di notifica estratte dal fascicolo informatico”.
Infine, è il caso di rilevare come la Suprema Corte, a sommesso parere di chi scrive, non chiarisca come effettuare l’attestazione di conformità della sentenza ricevuta tramite pec nel caso in cui – come nella fattispecie – il destinatario della notifica sia soggetto diverso da quello che poi proporrà ricorso per cassazione. La Suprema Corte, sul punto, si limita ad affermare – peraltro per inciso – che tale attestazione debba essere “eseguita dal difensore destinatario della notifica”, apparentemente escludendo che il nuovo difensore possa attestare la conformità della sentenza come notificata via pec al precedente difensore.
A cura di Giulio Carano