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giurisprudenza

Si impone la sospensione del procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato quando questi è sottoposto a processo penale per fatti identici (Cass., Sez. Un., 15 maggio 2017, n. 11987)

La fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte trae origine dalla contestazione mossa da un Consiglio dell’Ordine Avvocati verso un professionista Avvocato avente ad oggetto plurime condotte illecite concernenti profili deontologicamente e penalmente rilevanti.

Orbene, al di là degli aspetti di merito non apprezzabili in questa sede, la Sentenza in commento torna ad affrontare il tema dei rapporti tra il giudizio disciplinare nei confronti dell’Avvocato e l’eventuale processo penale a carico di quest’ultimo.

Su questa questione la Cassazione aveva già avuto modo di pronunciarsi a Sezioni Unite (cfr. S.U. n. 11409/2014 e S.U. 16169/2011); per gli effetti, era ragionevole aspettarsi una pacifica condivisione dei principi contenuti nelle citate pronunce da parte delle corti territoriali. Nondimeno, posto che la questione è stata nuovamente sottoposta al vaglio della Sezioni Unite della Cassazione, significa che continuano a residuare voci contrastanti nei vari Fori nazionali.

Ciò premesso, le Sezioni Unite della Corte hanno ribadito che si impone la sospensione del procedimento disciplinare nei confronti di un Avvocato quando quest’ultimo sia contemporaneamente sottoposto a giudizio penale e sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

I giudici di legittimità precisano però che affinchè debba operare la sospensione del giudizio disciplinare debba esservi perfetta sovrapposizione tra i fatti contestati in sede disciplinare e quelli contestati in sede penale. Si richiamano pertanto gli organi della giustizia ordinistica a scrutinare attentamente in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla loro cognizione.

A cura di Devis Baldi