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giurisprudenza

Sono ammesse nuove prove in appello quando sono indispensabili (Cass., Sez. VI, Ord., 29 novembre 2021, n. 37220)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce i limiti dell’ingresso di prove nuove nell’ambito del giudizio di appello.
Nello specifico la Corte di Cassazione riafferma che nell’ambito del giudizio di appello la c.d. “prova nuova indispensabile” è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato e ciò anche a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Cass, SS.UU., sentenza n. 10790/2017).
Precisa peraltro che il giudizio di “indispensabilità” condotto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie il giudizio aveva ad oggetto la domanda proposta da un avvocato per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l’attività asseritamente svolta in favore della ex cliente. In primo grado la domanda veniva accolta. In sede di appello incidentale l’avvocato chiedeva che gli venisse riconosciuto un maggiore importo, anche sulla base di nuove richieste istruttorie.
Il giudizio di appello confermava integralmente la statuizione di primo grado.
In sede di giudizio di legittimità la Corte di Cassazione annullava la sentenza d’appello in quanto era stato ritenuto inammissibile il documento, prodotto in sede di gravame, contenente le dichiarazioni rese dal proprio collaboratore Caio all’investigatore privato, senza verificare l’indispensabilità della prova ai fini della decisione.
La Corte d’appello, in sede di rinvio, accertava che il documento era irrilevante ai fini della decisione.
Proponeva nuovamente ricorso per cassazione l’avvocato e la Corte di Cassazione, sulla base del suddetto principio, rigettava l’impugnazione.

A cura di Silvia Ventura

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Allegato:
37220.2021