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giurisprudenza

Sono sempre dovuti i compensi per la fase di trattazione, anche quando non si svolga un’effettiva attività istruttoria, in quanto quest’ultima è ricompresa nella prima (Cass., Sez. II, Ord., 27 Ottobre 2023, n. 29857).

Due professionisti Avvocati ricorrono in Cassazione contro una decisione della Corte d’Appello territoriale, la quale aveva negato loro la liquidazione dei compensi professionali limitatamente alla fase istruttoria.

La Corte di merito ha ritenuto infatti che non fosse stata svolta l’attività istruttoria nel giudizio d’appello in quanto dopo l’udienza di comparizione le cause erano state rinviate per la precisazione delle conclusioni.

Le doglianze spiegate nel ricorso vengono accolte dalla Corte di Cassazione per il seguente motivo:

– ricorda la Corte che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n. 8561).

Nel dettaglio, poi, la Corte chiarisce che nel giudizio di appello la fase di trattazione sia ineludibile e coincide con le attività previste dall’art. 350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n. 37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n. 14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21743; Cass. 31559/2019 non massimate).

Ha, quindi, errato la Corte di merito nell’affermare che non debba essere liquidata la fase di trattazione nell’ipotesi in cui all’udienza di comparizione segua l’udienza di precisazione delle conclusioni.

 

A cura di Devis Baldi