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giurisprudenza

Spetta al difensore designato dal Giudice, ai sensi dell’art. 97, co. 4 c.p.p., una legittimazione a proporre impugnazione di carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quella riservata al difensore non comparso (Cass., Sez. V Pen., 5 febbraio 2015, n. 5620)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce un principio già affermato in una datata decisione delle Sezioni Unite, in forza del quale il diritto di impugnazione riservato in via autonoma al difensore, ai sensi dell’art. 571, co. 3 c.p.p., compete al difensore di ufficio a suo tempo designato dal giudice o dal pubblico ministero, che va considerato titolare dell’ufficio di difesa anche al momento del deposito del provvedimento impugnabile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto dal difensore designato dal giudice ex art. 97, co. 4 c.p.p., in quanto ritenuto non legittimato per difetto di nomina. Nell’interesse dell’imputata, proponeva ricorso per Cassazione lo stesso difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all’art. 102 c.p.p., oltre alla circostanza per la quale l’avviso di deposito della sentenza, avvenuto oltre il termine assegnato dal giudice, andava eseguita a vantaggio del difensore presente in udienza. Nel ritenere il ricorso fondato, i giudici di legittimità chiariscono che può ritenersi utilmente proposta l’impugnazione da parte del difensore “sostituto”, qualora, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia presentato gravame a fronte del silenzio del difensore “sostituito”. Tale intervento costituisce infatti un’innegabile forma di garanzia per l’imputato oltre che di salvaguardia dei suoi interessi, senza che ciò produca effetti vincolanti nei confronti del difensore titolare della difesa. Questi, infatti, se ancora nei termini, mantiene il diritto di proporre impugnazione, così superando quanto eventualmente già fatto in sua vece. In merito invece all’altro motivo del ricorso, la Suprema Corte specifica che, qualora sia necessario procedere ad una notifica di avviso, come nel caso di specie, questa va fatta in favore del titolare dell’ufficio di difesa, che resta sempre il professionista originariamente designato. I Giudice di Legittimità accolgono dunque il ricorso ed annullano con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma, perché proceda al giudizio agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, essendo i reati contestati già prescritti ed estinti in relazione ai coimputati.
A cura di Elena Borsotti