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giurisprudenza

Studio associato e compensi: la legittimazione in giudizio ed il potere dei giudice (Cass., Sez. II, Ord., 4 giugno 2025, n. 14967)

La Cassazione interviene con un importante chiarimento sulla capacità processuale degli studi legali associati, affermando che questi soggetti, pur privi di personalità giuridica, possono legittimamente stare in giudizio come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici. La Corte sottolinea la necessità di distinguere tra legittimazione processuale – che attiene alla mera prospettazione nella domanda – e titolarità sostanziale del diritto, che costituisce invece questione di merito. Particolarmente significativo è il richiamo all’art. 182 c.p.c., la cui applicazione viene estesa anche ai casi di mancata prova della legitimatio ad causam: il giudice non può limitarsi a dichiarare il difetto di legittimazione basandosi su documentazione incompleta, ma deve preliminarmente concedere un termine per la regolarizzazione. Si tratta di un principio garantista che valorizza la sostanza sui formalismi processuali, evitando che vizi sanabili possano pregiudicare l’accesso alla giustizia degli studi associati nell’esercizio della loro attività professionale.

A cura di Simone Pesucci