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giurisprudenza

Successione nel tempo di norme deontologiche: al criterio del tempus regit actum nei procedimenti disciplinari, la legge 31/12/2012 n. 247 ha sostituito il criterio del favor rei (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3023)

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense prevede che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applichino anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, comma 5, L.247/2012).
In applicazione di detta disposizione le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza con la quale il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la sanzione della cancellazione dall’Albo, decisa il 29.09.2011 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nei confronti di un collega ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, dei doveri di lealtà e correttezza, nonché di aver compromesso la fiducia che i terzi debbono avere nella dignità della professione, per essersi introdotto con appunti e trasmettitori, munito di tesserino simile a quello dei commissari d’esame, nelle aule dell’Hotel ove si svolgeva la sessione di esami di abilitazione alla professione di avvocato, tentando di favorire partecipanti all’esame.
Con riferimento alla condotta illecita evidenziata, è stato ritenuto applicabile l’art. 72 del nuovo codice deontologico (pubblicato il 16.10.2014 ed entrato in vigore il 15.12.2014), che, sotto la rubrica “esame di abilitazione”, prevede una nuova fattispecie di illecito disciplinare: “1.L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi”.

A cura di Francesco Achille Rossi