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giurisprudenza

Sui diritti della personalità e sull’inserimento, nella carta di identità del minore valida per l’espatrio, della dicitura “genitore” (Cass., Sez. I, 8 aprile 2025, n. 9216)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte chiarisce la piena legittimità e correttezza dell’utilizzo della dicitura “genitore” sul documento di identità valido per l’espatrio di un minore, così come richiesta da una coppia genitoriale omoaffettiva. Nel giudizio di secondo grado, introdotto dal Ministero soccombente, le appellate avevano infatti ricordato che anche l’istituto dell’adozione del minore in casi particolari poteva dare luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso (l’uno naturale, l’altro adottivo), dimostrando al contempo che le diciture previste dai modelli ministeriali (con l’alternativa secca tra padre e madre) non era rappresentativa di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso introdotto dal Ministero, afferma che il tenore di un decreto ministeriale secondo cui la parola “genitori” doveva essere sostituita dalle parole “padre/madre” sul documento di identità del figlio minore non solo risultava in contrasto con lo specifico contenuto della disposizione di legge sulla pubblica sicurezza, ma finiva per pregiudicare anche il diritto di ciascun genitore a vedere riportato sulla carta di identità del figlio minore il proprio nome, in quanto imponeva, nel caso di specie ad una delle due madri, di vedere classificata la propria relazione parentale secondo una modalità non consona al proprio genere.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti