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giurisprudenza

Sul dovere dell’avvocato di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali (Cass. Sez. II, Ord., 7 dicembre 2022, n. 35971)

In tema di mediazione la Suprema Corte torna a pronunciarsi in merito ai doveri di informativa previsti a tale specifico riguardo per l’avvocato. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano ritenuto che la mancata allegazione all’atto introduttivo del giudizio dell’informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile prevista dall’art. 4, co. 3 del D. Lgs. n. 28 del 2010, fosse causa di annullamento del contratto d’opera professionale, anche se detto adempimento non aveva avuto conseguenze sul piano processuale. Nell’impugnare la decisione della Corte distrettuale, il ricorrente aveva dedotto che, al tempo della proposizione del giudizio di merito, la norma che prevede l’obbligatorietà della mediazione non era in vigore, in ragione della dichiarata illegittimità costituzionale effettuata dalla Consulta con la sentenza 272/2012, e reintrodotta solo in un momento successivo con il D.L. 69/2013. Nel ritenere infondato il predetto motivo, la Suprema Corte precisa che le vicende normative e giurisprudenziali che avevano interessato la norma avevano riguardato l’obbligatorietà della mediazione, nulla avendo disposto riguardo all’obbligo dell’avvocato di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come previsto dal sopra citato art. 4, che dunque era rimasto vigente sin dal 2010. A tal riguardo e richiamando una precedente pronuncia, viene inoltre precisato che tale obbligo deve ritenersi inadempiuto tutte le volte in cui detta informativa è contenuta nella procura alle liti, dalla quale si distingue per oggetto e funzione.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti