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giurisprudenza

Sul rapporto tra perizia stragiudiziale e prova testimoniale; in particolare, sulla conferma testimoniale della perizia (Cass., Sez. III, Ord., 1 febbraio 2023, n. 2980)

La pronuncia in esame trae origine da un episodio di malpractice medica e, in particolare, da un giudizio intentato contro il difensore del danneggiato, che avrebbe “con il proprio comportamento negligente, determinato il decorrere del termine quinquennale di prescrizione del diritto del [cliente] a conseguire il risarcimento del pregiudizio subito”.

Per quanto qui di interesse, giova osservare che, per dimostrare la responsabilità della struttura sanitaria, la parte aveva prodotto una perizia giurata e, poi, chiesto di far testimoniare il perito che l’aveva redatta sui fatti ivi accertati e sulle valutazioni ivi svolte.

La Corte di Appello non aveva ammesso tale prova testimoniale sul presupposto che si trattasse di prova finalizzata a confermare atti di parte.

La sentenza della Corte di Appello è stata quindi impugnata con specifico riferimento a tale profilo, deducendone la nullità.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ribadito, in primo luogo, che la perizia giurata depositata da una parte non ha valore di prova ma soltanto valore indiziario e, pertanto, non sussiste un dovere del giudice di esprimere su di essa la propria valutazione.

Ciò posto, la Suprema Corte ha altresì rilevato che un eventuale esame testimoniale degli autori della perizia di parte avrebbe potuto dare al contenuto della perizia (in particolare, alle circostanze di fatto accertate dal consulente ed eventualmente confermate in sede testimoniale) valore di prova, così escludendosi in capo alla parte quel deficit probatorio rilevato dalla Corte di Appello.

In altre parole, “la decisione, dunque, di escludere siffatta prova testimoniale – sull’errato presupposto che essa fosse diretta a confermare atti di parte – inficia di nullità la sentenza impugnata, se è vero che “la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova””.

Di qui l’affermazione del principio di diritto, secondo cui “E’ affetta da nullità la decisione del giudice di merito di escludere l’esame testimoniale degli autori di perizie stragiudiziali, allorchè motivata sul rilievo che siffatta prova per testi risulti finalizzata a confermare atti delle parti, essendo facoltà di ciascuna di esse dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal perito”.

A cura di Giulio Carano