Nella sentenza in commento il C.N.F. si pronuncia in merito alla questione se costituisca o meno illecito deontologico la violazione da parte di un avvocato della preclusione processuale che non consente di depositare nuovi documenti in appello con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica.
Sulla specifica questione, afferma il C.N.F., vi sono alcune decisioni del medesimo Consiglio che hanno ritenuto che tale violazione costituisca un illecito disciplinare. Le stesse, tuttavia, si riferiscono a fattispecie oggettivamente diverse rispetto a quella in questione.
In quelle fattispecie la produzione fuori dai termini era stata effettuata con finalità e modalità censurabili, perché diretta a trarre in inganno il Giudice mediante anche l’alterazione dell’indice dei documenti o comunque perché diretta a precludere alla controparte il diritto di difesa in ordine alla nuova produzione documentale.
Nel caso di specie, invece, asserisce il C.N.F., la produzione documentale nuova non ha alterato affatto l’ambito oggettivo della controversia né ha arrecato un pregiudizio alla posizione processuale della controparte o al suo diritto di difesa: è stata quindi ininfluente processualmente. La stessa inoltre non ha avuto carattere non veritiero o la finalità di screditare la controparte.
Non viene ravvisata pertanto, in capo al legale, alcuna violazione dei doveri di lealtà, correttezza e colleganza.
A cura di Silvia Ammannati