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giurisprudenza

Sulla decorrenza del termine breve per l’appello in caso di notifica della sentenza alla parte personalmente, o nel domicilio eletto, ma non al procuratore (Cass., Sezioni Un., 22 settembre 2020, n. 20866)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state investite del seguente quesito: “(a) se sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio; (b) se, nell’ipotesi appena descritta, l’omessa indicazione nell’atto notificato del difensore che ha assistito l’amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall’epigrafe della sentenza notificata”.

Dopo aver richiamato gli orientamenti sul punto rinvenibili, le Sezioni Unite hanno preliminarmente ribadito che, alla luce del dato normativo, “i perentori termini brevi per proporre l’impugnazione decorrono dalla notificazione della sentenza eseguita al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti”.

In altre parole, precisa la Corte, si delinea un sistema in cui:

– da un lato, la parte notificante può esercitare un potere di modificazione del termine ordinario per l’impugnazione, ma deve farlo in maniera univoca;

– dall’altro lato, la parte che riceve la notifica ha il diritto di desumere la volontà del notificante (di abbreviare i termini di impugnazione) tramite l’esame del proprio procuratore, unico soggetto dotato delle competenze necessarie per svolgere tale valutazione tecnica;

– conseguentemente, ai fini dell’abbreviazione dei termini di impugnazione, “è indispensabile allora che egli [il procuratore della parte che riceve la notifica] sia menzionato o univocamente percepibile quale destinatario dell’attività notificatoria; e resta quindi attività neutra, nel senso di ambigua al fine appena indicato e così inidonea ad attivare l’onere di impugnazione nel termine breve, la notifica eseguita alla parte di persona senza alcuna menzione, nelle attività di notificazione, dell’univoca direzione a quel procuratore”.

In tal senso, le Sezioni Unite elencano tutta una serie di ipotesi, individuate dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la notifica del provvedimento impugnabile non determina l’abbreviazione dei termini e, proprio con specifico riferimento al caso di specie, evidenziano che non è idonea a tal fine la notifica alla “parte presso il domicilio eletto da questa e non dal suo difensore (in modo evidente, se diverso; egualmente, ove continui a mancare ogni riferimento a quest’ultimo), in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione (Cass.27/10/2016, nn. 21734 e 21746; Cass. ord. 05/07/2017, n. 16590; Cass. ord. 13/06/2018, n. 15422)”.

Conclusivamente, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza

A cura di Giulio Carano