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giurisprudenza

Sulla domanda che il Giudice abbia omesso di esaminare non si forma il giudicato neppure in caso di mancata impugnazione (Cons. Stato, Sez. III, 3 settembre 2018, n. 5163)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha espresso un importante principio in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi del quale “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, nel caso in cui la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita) deve riconoscersi alla parte la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio (nel caso in cui siano ancora aperti i termini processuali per far valere la pretesa sostanziale), senza che possa formarsi sul punto il giudicato.

La rinunzia implicita alla domanda, per non avere denunciato l’omessa pronuncia in appello, disciplinata dall’art. 346 c.p.c., ha infatti valore esclusivamente processuale e non anche sostanziale, in quanto si tratta appunto di rinuncia alla domanda, che estingue solo il processo, e non di rinuncia all’azione, che viceversa comporta la rinuncia alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio con conseguente inammissibilità di una sua riproposizione.

La sentenza in oggetto è peraltro da segnalare anche perché fa applicazione del principio dell’abuso del diritto e del processo, sotto forma nella specie del divieto di venire contra factum proprium, con riferimento alle questioni di giurisdizione, ribadendo che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto egli non è soccombente su tale autonomo capo della decisione.

A cura di Giovanni Taddei Elmi