Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla forma che deve assumere la convenzione professionale tra legale e Pubblica amministrazione e sulla condanna al risarcimento danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. (Cass., Sez. II, 4 ottobre 2024, n. 26036)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione affronta una serie di questioni attinenti i requisiti di forma e sostanza che deve presentare la convenzione professionale tra un avvocato e la Pubblica amministrazione.

Pur muovendo dal presupposto che, come noto, i contratti della Pubblica amministrazione devono avere forma scritta ad substantiam, la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di conferimento di incarico professionale a un avvocato, detto requisito è soddisfatto con il rilascio al difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., della procura che individua l’ambito delle controversie per le quali essa è rilasciata. Con la conseguenza che non deve ritenersi nulla la convenzione professionale – nella quale sono determinati i compensi dovuti al legale in misura pari ai minimi tariffari – richiamata dalla delibera della Pubblica amministrazione con la quale era stata autorizzato il conferimento dell’incarico, non necessitando detta convenzione della forma scritta ad substantiam, da ritenersi soddisfatta mediante il meccanismo del collegamento negoziale con la procura rilasciata.

Da segnalare che la Corte di Cassazione nella specie, oltre a respingere il ricorso, ha altresì condannato il legale al risarcimento danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. per aver proposto venti motivi di ricorso, tutti inammissibili, di ingiustificata lunghezza eccedente i limiti indicati nel protocollo di intesa sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati, contenenti l’erronea ripetuta invocazione dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. in totale difformità rispetto al testo vigente nonché la ripetuta invocazione di norme di legge non in vigore all’epoca dei fatti di causa e la riproduzione pedissequa dei motivi di appello.

       A cura di Giovanni Taddei Elmi