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giurisprudenza

Sulla improcedibilità del ricorso in caso di deposito di copia autentica del provvedimento impugnato priva della attestazione di cancelleria della data di deposito della sentenza (Cass., Sez. VI, Ord., 29 Novembre 2019, n. 31214)

Con la ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia sui requisiti della copia autentica del provvedimento impugnato depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato “una copia analogica della ordinanza impugnata, munita di firma digitale, che reca nel testo la data di stesura del provvedimento indicata dall’estensore (1.3.2018) ed è certificata dall’avvocato come conforme alla copia informatica dell’atto presente nel fascicolo informatico del procedimento, dal quale è stata estratta, ed è priva della attestazione di cancelleria della data di deposito della sentenza”.

Più in particolare, si legge nella sentenza, la ordinanza collegiale impugnata non recava né la attestazione di deposito del Cancelliere, né il numero identificativo della ordinanza che ne attestasse la pubblicazione e l’inserimento nel relativo registro

A fronte di quanto sopra, la Corte di Cassazione rileva, richiamando precedenti in termini, che “è (…) l’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze il “mezzo” attraverso il quale si realizza ufficialmente il “deposito in cancelleria” della sentenza e, al contempo, la pubblicità necessaria alla conoscibilità della stessa, essendo questo peraltro l’unico modo per attribuire significato ad una norma prevedente un deposito che è “strumento” della pubblicazione e al contempo con essa coincide”.

Tali adempimenti di cancelleria, afferma la Corte, risultano essenziali anche in tempo di formazione digitale del documento, in virtù dell’art. 133 c.p.c.

Su tali presupposti, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso.

A cura di Giulio Carano