La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei propri compensi professionali.
Nel corso del giudizio, l’opposto aveva eccepito la non riconducibilità al difensore di controparte della sigla apposta in calce alla citazione in questione.
La corte di merito, sulla base della contestazione di cui sopra, nonostante la conferma o la successiva ratifica da parte del difensore stesso, aveva dichiarato l’inesistenza della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, il tribunale “dopo aver ritenuto, in base agli elementi acquisiti in comparazione, che non vi fosse alcun elemento di riferibilità al difensore dell’indecifrabile sigla apposta in calce all’opposizione, ha anche ribadito l’impossibilità di sanare il vizio di sottoscrizione e la stessa irrilevanza di un’eventuale ratifica, essendo comunque preclusa la sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., norma applicabile ai difetti di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione o a quelli della procura e non alla più radicale assenza di sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo (oltre che della procura), riconducibile all’inosservanza dell’art. 125 c.p.c.”
La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha richiamato propri precedenti sul punto e ribadito che “l’originale dell’atto introduttivo del giudizio privo di sottoscrizione del procuratore della parte è inesistente, perché privo dell’elemento indispensabile per la sua formazione fenomenica, non realizzandosi quella consistenza che permetta una valutazione giuridica in termini di invalidità o di nullità, non potendo assumersi prove esterne sull’identificazione del suo autore, perché non idonee a costituire il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione, quali la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e la conformità dell’originale alla copia notificata, perché non idonee a sanare il vizio dell’inesistenza dell’atto processuale”.
La Suprema Corte ha altresì osservato che l’inesistenza dell’atto può essere esclusa solo nell’ipotesi in cui la riconducibilità della sottoscrizione al difensore emerga dal medesimo atto (come nell’ipotesi di presenza nell’atto della sottoscrizione del difensore con cui venga certificata l’autografia della sottoscrizione del mandato alle liti, o nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario indichi, nella propria relazione, che la notifica dell’atto è stata effettuata ad istanza di quel difensore).
A cura di Giulio Carano