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giurisprudenza

Sulla (in)validità delle notifiche effettuati a mezzo Avvocati (Tar Piemonte, Sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018)

Si pubblica qui di seguito la pronuncia del Tar Piemonte che ha ritenuto inapplicabile all’Avvocato notificatore il principio, inaugurato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, della scissione del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario nel caso di notifiche a mezzo del servizio postale.
Secondo il Tar Piemonte l’inapplicabilità di tale principio alle notifiche effettuate dagli Avvocati, per dirla con le sue stesse parole, poggia “…sulla diversità del ruolo e della funzione dell’Ufficiale giudiziario rispetto all’Avvocato, e … che è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo, in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002 e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante.” (La stessa Sezione del Tar aveva stabilito identico principio con la sentenza 604/2008).
Per il Tar Piemonte l’Avvocato notificatore non sarebbe assimilabile all’Ufficiale Giudiziario in quanto non potrebbe rivestire la qualifica di pubblico ufficiale deputato istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari.
Tuttavia, non sembra che l’impianto normativo della L. 53/1994, ed in particolare la norma dell’art. 6, lasci spazio all’interpretazione fornita dal Tar proprio perché detta norma stabilendo che “L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.” non fa altro che enfatizzare la peculiarità del ruolo che l’Avvocato assume: l’essere pubblico ufficiale.
Se la norma attribuisce all’Avvocato notificatore il ruolo di pubblico ufficiale (soggetto capace di attribuire pubblica fede all’atto da portare a conoscenza) consegue che relativamente al compimento delle notifiche l’Avvocato deve essere considerato al pari di un Ufficiale Giudiziario e con ciò estendersi ad esso la normativa ed i principi stabiliti per le notifiche a mezzo posta, come del resto impone l’art. 3 della L. 53/1994.
Il problema, dunque, che si pone nelle notifiche effettuate dagli Avvocati non investe la qualifica del soggetto notificante bensì l’individuazione del momento perfezionativo della notifica secondo il principio stabilito dalla Corte Costituzionale.
Occorre escludere che detto momento coincida con la consegna dell’atto da notificare all’Avvocato perchè l’Avvocato notificatore-pubblico ufficiale-Ufficiale Giudiziario ha sempre con sé l’atto e non si potrebbe stabilire un momento in cui certificare tale consegna, peraltro a se stesso.
Detto momento deve essere necessariamente ricercato altrove ed individuato nella consegna dell’atto all’Ufficiale Postale: siccome la legge consente all’Avvocato notificatore di eseguire la notifica servendosi unicamente del servizio postale, l’unico momento in cui è possibile certificare l’effetto perfezionativo è quello della consegna dell’atto all’Ufficiale Postale che appunto vi appone timbro avente data certa e provvede quindi alla spedizione.
Tale interpretazione trova la sua radice proprio nella pronuncia citata della Corte Costituzionale la quale nella parte motiva ha affermato che “… gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.”.
Quello che la Corte intende mettere in risalto con tale motivazione è che ai fini dell’effetto perfezionativo della notifica a mezzo del servizio postale rileva “il compimento delle formalità richieste dalla legge al notificante” e non la qualifica del soggetto notificante: siccome nelle notifiche a mezzo Avvocati alla figura dell’Ufficiale giudiziario si sostituisce quella dell’Avvocato notificatore-pubblico ufficiale si ha che il momento perfezionativo coincide con il compimento della formalità al lui (Avvocato) imposte dalla legge e quindi con la consegna del plico all’Ufficio Postale.
L’interpretazione fornita dal Tar Piemonte, pertanto, che relega l’applicazione del principio stabilito dalla Corte alla sola figura dell’Ufficiale giudiziario sembra dimenticare la valenza generale del principio che è stata stabilito dalla Corte e da essa consacrato espressamente nelle motivazione della pronuncia 28/2004.

A cura di Niccolò Andreoni