Nella ordinanza che pubblichiamo, la Corte di Cassazione afferma che, ai fini della ritualità della notifica, il riscontro dell’effettivo domicilio del legale – in caso di discordanza tra il domicilio del difensore risultante dagli atti e quello in cui sia stata invece effettuata la notifica – può essere effettuato anche tramite fonti di carattere ufficiale.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto valido il riscontro effettuato attraverso i dati emergenti dall’archivio gestito dal Consiglio Nazionale Forense, con riferimento agli albi professionali, ritenuti fonte ufficiale stante l’organizzazione pubblicistica della professione di avvocato.
A cura di Ilaria Sordi