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giurisprudenza

Sulla liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ.: rilevanza del patto di quota lite in caso di pretesa fondata sui parametri della tariffa forense (Cass., Sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21535)

La pronuncia in esame trae origine da un ricorso, proposto dal cliente, avverso l’ordinanza, resa nell’ambito di un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d. lgs. 150/2011, che lo ha condannato a pagare il compenso professionale richiesto da due avvocati che lo avevano assistito nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ.

In sentenza la Cassazione ribadisce, in primo luogo, che “è insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. SU 4485/18 – che, ad esito della novella legislativa ex dPR 150/11, la proposizione di contestazioni circa l’inesistenza del rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale non incide sulla cognizione della questione con il rito speciale previsto dall’alt 14 citato dPR”.

Ciò posto, viene poi osservato che la domanda a suo tempo proposta dagli avvocati era espressamente fondata sui parametri della tariffa forense, non su un patto di quota lite introdotto in giudizio dal cliente esclusivamente al fine di far rigettare le avverse pretese.

Pertanto, osserva la Cassazione, l’ordinanza impugnata risulta errata (per violazione dell’art. 112 c.p.c.) nella parte in cui ha condannato il cliente al pagamento dei compensi richiesti dai professionisti sul presupposto che “la quantificazione del dovuto fosse inferiore a quanto concordato tra le parti con il patto di quota lite”.

Con la medesima pronuncia la Cassazione ha poi osservato che, mentre i compensi erano stati richiesti sui “parametri di cui al n° 2 della tabella allegata al DM 55/2014, ossia quella per i giudizi ordinari e sommari avanti il tribunale per lo scaglione di valore compreso tra 5.201 € e 26.000 €”, “stante la natura e funzione del procedimento ex art 445 bis codice di rito, il compenso deve esser liquidato secondo i parametri pervisti per i procedimenti afferenti l’istruzione preventiva e, non già, giudizi ordinari o sommari avanti il Tribunale”.

In particolare, osserva la Suprema Corte, “la procedura in questione ha natura di un tentativo obbligatorio di conciliazione mediante l’espletamento d’accertamento di valenza squisitamente tecnica” e non v’è ragione di ricondurre la stessa nell’ambito dei procedimenti contenziosi.

A cura di Giulio Carano