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giurisprudenza

Sulla notificazione dell’atto di impugnazione presso il procuratore costituito (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2009, n. 3818)

Nella sentenza in commento, diversamente da quanto affermato nella sentenza n. 21291 del 10 Ottobre 2007 (già pubblicata in questa rivista nel numero 4 del 13 dicembre 2007), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la notifica dell’impugnazione al procuratore costituito o domiciliatario che eserciti la sua attività nel circondario di assegnazione, deve essere effettuata presso il domicilio effettivo di quest’ultimo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale (come più volte affermato: Cass. civ. 20 settembre 2007 n. 19477; Cass. Civ. 1 luglio 2005 n. 10433; Cass. Civ. 1 dicembre 2003 n. 18350; Cass. Civ. 17 dicembre 2003 n. 1933).
Pertanto è evidente che la procedura di notificazione non produce alcun effetto e non è suscettibile di sanatoria dopo il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. nel caso in cui abbia esito negativo per avvenuto mutamento del domicilio del procuratore.
Mentre, nell’ipotesi in cui la procedura di notificazione, che si trova ancora nella fase perfezionativa per il notificante, nonostante la corretta indicazione del domicilio, abbia avuto esito negativo per caso fortuito o forza maggiore, oppure per l’omessa comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario, può essere riattivata e conclusa, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero per la rinnovazione dell’impugnazione.

A cura di Elisa Martorana