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giurisprudenza

Sulla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (Cass. Sez. II, Sent., 07 giugno 2019, n. 15497)

La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale il soggetto opposto si è visto revocare il decreto ingiuntivo e rigettare sia la domanda azionata con il provvedimento monitorio, sia la domanda di indebito arricchimento art. 2041 c.c. formulata con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c..
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sull’impugnazione in questione, ha rigettato i primi tre motivi di ricorso e colto l’occasione per ribadire alcuni principi già esposti dalla Suprema Corte in altre pronunzie: in primo luogo che la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell’attore se ne richieda l’adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione e a rilevare d’ufficio le eccezioni che, senza ampliare l’oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto. Ne consegue che quando la domanda sia, invece, diretta a far valere l’invalidità del contratto o a pronunciarne la risoluzione per inadempimento, non può essere dedotta tardivamente un’eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda.
La Corte, nella pronunzia in esame, ha altresì sottolineato che “la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata”.
La Corte ha poi accolto il quarto motivo di ricorso, volto a far accertare che la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta da parte opposta con la prima memoria 183, era stata illegittimamente dichiarata inammissibile.
Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito principi già fissati dalle Sezioni Unite, secondo cui “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Pertanto, rilevato che parte opposta aveva proposto domanda d’indebito arricchimento nel rispetto dell’art. 183 c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato l’erroneità della sentenza della Corte territoriale per aver qualificato la domanda ex art. 2041 c.c. così formulata quale “domanda nuova e non mera reconventio reconventionis”.

A cura di Giulio Carano