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giurisprudenza

Sulla responsabilità dell’avvocato che nelle controversie aventi ad oggetto crediti di lavoro non deposita tempestivamente ricorso per Cassazione (Cass., Sez. II, 20 gennaio 2010, n. 920)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, richiamando il contenuto dell'art. 1223 c.c., in tema di risarcimento danni, ha stabilito che l'avvocato che non depositi tempestivamente ricorso per Cassazione, precludendo in tal modo la possibilità per il cliente di vedere accolte le proprie pretese, deve provvedere a risarcire il danno, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria che il proprio assistito avrebbe potuto ottenere giudizialmente.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha condannato un legale a risarcire, nei confronti degli eredi di un ex cliente, il danno subito, nonchè la rivalutazione del credito azionato e dei relativi interessi, in conseguenza della mancata tempestiva presentazione di un ricorso per Cassazione per il recupero di un credito di lavoro, statuendo che il risarcimento deve essere idoneo a reintegrare quella perdita patrimoniale che non si sarebbe verificata se il professionista avesse tempestivamente depositato il ricorso e quindi ha ritenuto che andasse legittimamente liquidato il danno subito dal cliente, consistente nella reintegrazione di quell'entità patrimoniale che sarebbe entrata nel suo patrimonio ove il professionista avesse diligentemente adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
Nella fattispecie, trattandosi di credito di lavoro, la Corte ha ritenuto di dover tenere conto anche della rivalutazione monetaria, che ha la funzione di risarcire il maggior danno previsto dall'art. 1224 c.c., e degli interessi che coprono il pregiudizio derivante da mancato guadagno della liquidità, in quanto la perdita patrimoniale subita dal lavoratore consiste sia nella rivalutazione che negli interessi sulla sorta capitale rivalutata.

a cura di Elisa Martorana