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giurisprudenza

Sulla riattivazione del procedimento notificatorio a seguito di esito negativo della prima notifica (Cass., Sez. III, 19 aprile 2016, n. 7748)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine agli effetti della tardiva notifica del ricorso per cassazione, inizialmente avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte poi risultato trasferito altrove.

La Suprema Corte ha così avuto modo di illustrare lo stato dell’arte in tema di reiterazione della notifica non andata a buon fine per mutamento del domicilio del destinatario e, in primo luogo, ha ribadito che per aversi legittima ed utile rinnovazione del relativo procedimento “il mutamento dell’elezione non deve essere stato reso legalmente conoscibile al notificante all’interno del medesimo processo, di talchè l’insuccesso della notifica non possa, in definitiva, ascriversi a una qualsivoglia negligenza della parte [che procede alla notifica]”.

Inoltre, premessa la “legittimità dell’iniziativa tout court assunta dell’interessato, in quanto più aderente al principio della ragionevole durata del processo”, la Cassazione ha sottolineato che – ai fini della tempestività e validità della rinnovazione della notifica – la ripresa del procedimento di notifica “deve avvenire con immediatezza o comunque entro un termine ragionevole” e, naturalmente, deve avere esito positivo.

Nel caso di specie – dato che (i) la nuova elezione di domicilio del difensore della controparte risultava già dagli atti della fase di appello, tenuto conto altresì che (ii) tra l’esito negativo della prima notifica e la riattivazione del procedimento è trascorso un tempo tanto lungo da far considerare interrotto il procedimento notificatorio – la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

A cura di Giulio Carano