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giurisprudenza

Sulla ricevuta di avvenuta consegna della notifica PEC e la relativa prova contraria (Cass., Sez. VI, Ord. 26 ottobre 2021, n. 30159)

Con il ricorso oggetto della pronunzia in esame è stata impugnata la sentenza della corte territoriale sostenendo, tra l’altro, che:

i.- l’attestazione telematica della avvenuta notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società, non costituirebbe prova di un’effettiva rituale notifica;

ii.- la notificazione via pec in questione comunque non avrebbe raggiunto lo scopo, in quanto la società non avrebbe potuto investire nelle tecnologie e negli strumenti telematici necessari a tale fine.

La Corte di Cassazione ha respinto il relativo motivo di impugnazione e, in primo luogo, ha chiarito che “in tema di notifiche telematiche, quella eseguita all’indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell’attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria; tale notifica non può esser ritenuta invalida se, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all’uso da parte sua (v. tra le molte Cass. n. 16365-18)”.

Poi, in ordine al primo profilo di censura, la Suprema Corte ha rilevato che la ricevuta di avvenuta consegna (Rac) del messaggio pec dimostra, fino a prova contraria, che il medesimo messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, “pur senza assurgere alla “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (Cass. n. 15035- 16, Cass. n. 26705-19); cosicché pur sempre la destinataria è onerata della prova contraria”.

Infine, con specifico riferimento al secondo profilo, la Corte ha rilevato che “contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell’invio di atti a mezzo pec” non possono validamente costituire prova contraria dell’avvenuta consegna del messaggio pec, come risultante dalla ricevuta Rac.

A cura di Giulio Carano