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giurisprudenza

Sulla rimessione in termini in caso di mancato deposito telematico del ricorso in Cassazione (Cass., Sez. VI, Ord., 23 agosto 2022, n. 25177)

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della mancata tempestiva iscrizione al ruolo in caso di malfunzionamento del sistema telematico.

Nel caso di specie il ricorrente aveva (tempestivamente) tentato di procedere al deposito telematico del ricorso, ma tale deposito non si era perfezionato e il sistema aveva reso una segnalazione di errore.

Circa 20 giorni dopo, a seguito di richiesta chiarimenti rivolta alla cancelleria, il ricorrente era venuto a conoscenza di un problema al sistema telematico che aveva impedito il perfezionamento della procedura.

Dopo ulteriori 10 giorni (circa), il ricorrente ha provveduto ad un nuovo deposito del ricorso (tramite posta ordinaria) e, contestualmente, alla presentazione di istanza di rimessione in termini.

In tale dinamica, secondo la Cassazione, si rinviene un errore non imputabile che giustifica l’applicazione dell’art. 153 c.p.c.

In particolare “ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini (…) Avendo la ricorrente provveduto anche alla contestuale iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente alla presentazione dell’istanza di rimessione in termini, e risultando la stessa proposta nell’imminenza della scoperta delle ragioni della mancata iscrizione per via telematica (peraltro per causa non imputabile), deve ritenersi che il ricorso sia procedibile”.

A cura di Giulio Carano