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giurisprudenza

Sulla rinnovazione della notifica non andata a buon fine: il termine ragionevole (Cass., Sez. II, 4 novembre 2019, n. 28269)

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione torna sulla questione della rinnovazione della notifica non andata a buon fine.

Nel caso di specie il ricorrente incidentale aveva tempestivamente notificato il controricorso solo a una delle parti, mentre la notifica all’altra parte non era andata a buon fine a causa del trasferimento del difensore.

A fronte di quanto sopra, il medesimo ricorrente incidentale, in data 11.5.2015, ha chiesto alla Corte di Cassazione di essere rimesso in termini e solo in data 25.11.2015 ha rinnovato la notifica.

La Corte di Cassazione ha così avuto modo di ribadire, richiamando propri precedenti, che “la notificazione dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di merito, che abbia avuto esito negativo per l’avvenuto trasferimento dello studio, non ha alcun effetto giuridico. La notifica va difatti effettuata al domicilio reale (quale risulta dall’albo professionale ovvero dagli atti processuali), poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico”.

Su tali presupposti, osserva la Corte, la possibilità di superare (tramite la rinnovazione della notifica) eventuali decadenze è subordinata alla compresenza di due condizioni.

La prima condizione è data dalla non-imputabilità, in capo al notificante, dell’errore sul domicilio del destinatario. Il notificante, afferma la Cassazione, ha l’onere di procedere alla notifica presso il domicilio effettivo, previe verifiche delle risultanze dell’albo professionale: in altre parole, il notificante deve verificare se lo studio del professionista presso cui la parte ha eletto domicilio sia stato trasferito in altro indirizzo e procedere alla notifica presso il domicilio effettivo.

La seconda condizione è data dalla riattivazione del procedimento notificatorio “entro un termine ragionevolmente contenuto tenuti presenti i tempi necessari per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni necessarie per provvedere alla rinnovazione”. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che il termine può dirsi ragionevole se “non superiore alla metà di quello stabilito a pena di decadenza”.

Su tali presupposti la Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale in esame.

A cura di Giulio Carano