Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.: errori materiali e legittimità della predisposizione della bozza da parte del relatore, nonché sulla rilevanza dei motivi di fatto e di diritto posti a sostegno della decisione, a fronte della eccezione di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. II, Ord., 26 gennaio 2021, n. 1616)

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha potuto, in primo luogo, ricordare che la mancata corrispondenza tra il collegio dinanzi al quale si è svolta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e quello indicato nell’epigrafe della sentenza “è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l’onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell’intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale”.

Inoltre, a fronte della eccepita nullità della sentenza perché “assunta prima ancora della discussione” e, quindi, asseritamente emessa in violazione del diritto di difesa, la Suprema Corte ha ribadito che è legittimo che il collegio – tramite il relatore – predisponga una bozza di soluzione, anche eventualmente redatta sotto forma di sentenza, suscettibile di conferma o modifica all’esito della discussione delle parti; in tal caso, per aversi nullità della sentenza, occorre che la ricorrente dimostri “che la previa predisposizione si sia tradotta nel mancato esame di questioni di fatto e di diritto da essa prospettate nella discussione o in un pregiudizio concreto per la difesa”.

Infine, a fronte della lamentata non-corrispondenza – in sentenza – tra chiesto e pronunciato, la Corte di Cassazione ha rilevato che “il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n. 1397), non ricorre la violazione di tale disposizione allorché si lamenti che il giudice del merito, chiamato a decidere sull’osservanza dei termini previsti per l’azione di garanzia per i vizi, non abbia “fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita”. Nel complesso il motivo di censura, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge, qui non riscontrati, si appalesa rivolto a richiedere alla Corte di cassazione una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dai giudici della Corte di Milano”.

A cura di Giulio Carano