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giurisprudenza

Sulla tempestività delle eccezioni a istanza di parte nel giudizio sommario di cognizione: in particolare l’eccezione di compromesso (Cass., Sez. VI, Ord., 5 giugno 2019, n. 15300)

La pronuncia in esame trae origine da un giudizio sommario di cognizione all’esito del quale, con ordinanza, la Corte territoriale ha dichiarato l’improponibilità della domanda di parte ricorrente sul presupposto dell’eccezione di compromesso svolta dal convenuto.

Il ricorrente, avverso il provvedimento suddetto, ha proposto istanza di regolamento di competenza, facendo valere “l’intempestività dell’eccezione in quanto formulata in comparsa di risposta depositata il giorno precedente all’udienza di comparizione delle parti, senza rispettare i termini ex art. 702-bis c.p.c. … il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione e conseguentemente considerare radicata innanzi a sè la competenza a decidere”.

Preliminarmente, tramite richiamo al testo dell’art. 819-ter c.p.c., la Corte di Cassazione chiarisce che l’ordinanza del Tribunale, per quanto statuisca “l’improponibilità” della domanda, altro non è che una declaratoria della propria incompetenza in favore di quella arbitrale, impugnabile ai sensi degli articoli 42 e 43 c.p.c.

Ciò posto, la Suprema Corte ribadisce (tramite richiamo a propri precedenti) che “in considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria … l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.”.

Su questi presupposti, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rilevando che la costituzione del convenuto è avvenuta solo il giorno prima dell’udienza fissata dal Giudice ex art. 702-bis II comma c.p.c. e non nel termine di dieci giorni fissato dai commi terzo e quarto del medesimo articolo, con conseguente tardività dell’eccezione di compromesso così svolta.

A cura di Giulio Carano