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giurisprudenza

Sulla ultrattività del mandato alle liti (Cass., Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 39)

Nella sentenza in commento viene affrontata la questione dell'ultrattività del mandato alle liti.
In particolare si ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 15295 del 4 luglio 2014 nella quale, innovando un precedente e consolidato indirizzo interpretativo, si statuisce che “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alle liti, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.”
La sentenza in commento, ribadendo quanto statuito dalle succitate Sezioni Unite, mostra pertanto di non dare seguito alcuno al precedente indirizzo interpretativo – al quale la parte ricorrente faceva riferimento – a mente del quale la ultrattività del mandato alle liti – vale a dire la sopravvivenza dei suoi effetti in capo al difensore della parte defunta – agisce solo nell’ambito del giudizio in cui l’evento della morte del rappresentante si è verificato.  
a cura di Silvia Ammannati