Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla validità della procura alle liti conferita per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2022, n. 36095)

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite sono tornate sulla questione della procura speciale per il giudizio di Cassazione, in particolare con riferimento ai requisiti di validità della procura rilasciata su foglio separato.

La sentenza costituisce un dettagliato riepilogo della normativa e della giurisprudenza rinvenibile sul punto, all’esito del quale le Sezioni Unite hanno evidenziato alcuni punti fermi.

In primo luogo, deve ritenersi superata la distinzione tra procura redatta a margine (o in calce) all’atto e procura rilasciata su foglio separato.

Inoltre, il contrasto di giurisprudenza attualmente rinvenibile deve essere risolto in nome della tutela del diritto di difesa, da perseguire valorizzando la collocazione topografica della procura e il principio di conservazione degli atti di cui all’art. 159 c.p.c. Sotto quest’ultimo profilo, la presenza di espressioni che facciano riferimento ad attività caratteristiche dei giudizi di merito non possono rilevare in termini di invalidità della procura.

In generale, dalla sentenza emerge un assunto di fondo, ossia che tutto il sistema deve liberarsi da rigidi formalismi, derivanti da una certa diffidenza verso la classe forense, che rischiano di originare atteggiamenti difensivi cavillosi e incompatibili con la effettività del diritto di difesa.

Più in particolare, sul punto, si legge nella sentenza: “l’avvocato che propone un ricorso per cassazione, il quale deve essere iscritto, tra l’altro, all’apposito albo speciale, è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalità. L’esercizio della giurisdizione non può avere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà”.

Infine, l’affermazione del seguente principio di diritto: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

A cura di Giulio Carano