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giurisprudenza

Sull’inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il provvedimento reso dal giudice di merito ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. a definizione della controversia insorta tra due genitori in ordine al concreto esercizio delle modalità di affidamento della prole (Cass. Sez. I, Ord., 19 gennaio 2022, n. 1568)

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte torna a ribadire un principio in precedenza già affermato in materia di impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice di merito ex art. 709 ter c.p.c.. In particolare, muovendo dal richiamo espresso che il terzo comma della sopra citata norma fa alla possibilità di impugnare detti provvedimenti mediante l’utilizzo dei mezzi ordinari, viene espressamente precisato che la giustificazione di tale previsione deve ravvisarsi proprio nella diversa natura dei provvedimenti che in detto peculiare procedimento possono essere richiesti al giudice di merito. La norma rinvia infatti all’utilizzo dei mezzi di impugnazione che sono ammessi alla stregua delle regole ordinarie, tenendo conto della specifica tipologia di provvedimento. Sulla scorta di tale precisazione i giudici di legittimità chiariscono il diverso contenuto che può assumere il provvedimento emesso ex art. 709 ter c.p.c. ed in particolare che laddove con lo stesso sia irrogata una sanzione pecuniaria ovvero prevista una condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, potrà detto provvedimento ritenersi ricorribile per cassazione, rivestendo lo stesso i caratteri della definitività e decisorietà di cui all’art. 111 Cost.. Al contrario, laddove detto provvedimento intervenga a definizione delle controversie in ordine all’esercizio concreto delle modalità di affidamento, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile, in quanto la statuizione oggetto di gravame non presenta i caratteri espressamente previsti dalla norma costituzionale sopra citata. L’inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto un provvedimento emesso dal giudice di merito ex art. 709 ter c.p.c. dipende dunque dalla natura stessa di quest’ultimo, dovendosi di volta in volta verificare la sussistenza dei presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               A cura di Elena Borsotti