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giurisprudenza

Transazione e responsabilità solidale delle parti a favore dell’avvocato (Cass., Sez. II, Ord. 23 ottobre 2023, n. 29332)

La pronuncia in esame trae origine da un giudizio introdotto da un avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi sia da parte del proprio assistito, sia da parte della controparte.

In particolare, per quanto qui di interesse, il professionista aveva chiesto e ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi anche nei confronti del Condominio che con il suo assistito aveva sottoscritto una transazione.

Le Corti territoriali, investite delle opposizioni al decreto ingiuntivo e dei relativi appelli, avevano entrambe escluso la debenza di alcuna somma, da parte del Condominio, in favore del professionista.

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte, in primo luogo, ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 68 L. Professionale, “presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere l’obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di “un giudizio” nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista, dovendosi intendere “giudizio” come sinonimo di “processo”.

In alternativa, sempre secondo la Corte, “solo la prova diretta del fatto che le parti, con la transazione, avessero inteso in realtà transigere non una singola controversia ma l’intero contenzioso tra di esse intercorso avrebbe, quindi, legittimato il richiamo del ricorrente all’art. 68 L.P.F.”.

Nel caso di specie, secondo la Corte, difettavano entrambe le circostanze e, pertanto, il ricorso è stato rigettato.

A cura di Giulio Carano