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giurisprudenza

Una volta ricevuto l’incarico, l’avvocato, pur nel silenzio del cliente, ha l’obbligo di porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione del diritto oggetto del mandato professionale (Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10527)

Rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto – che va liberamente apprezzata dal giudice di merito – si presenti incerto il calcolo del termine.
In applicazione del principio sopra riportato, già più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità professionale dell’avvocato non viene meno anche se il cliente sia dotato di specifiche competenze giuridiche e quest’ultimo non risponda ad una lettera inviatagli dal proprio legale.
Infatti, quella di interruzione della prescrizione è attività tipica del legale e, una volta conferito l’incarico professionale, l’avvocato ha la piena responsabilità della sua gestione, senza che possa attribuirsi alcuna corresponsabilità in capo al cliente.

A cura di Giulio Carano