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giurisprudenza

Valida la notifica a mezzo raccomandata A/R delle cartelle di pagamento emesse dal concessionario per la riscossione (Cass., Sez. II, 24 marzo 2015, n. 5898)

Con la sentenza in esame, seppur con motivazione stringata, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire due principi che possono ormai ritenersi pressoché pacifici in tema di notificazione delle cartelle esattoriali per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative.
Il primo riguarda la possibilità per il concessionario della riscossione di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso, senza che sia necessario redigere apposita relata di notifica.
La Cassazione, infatti, richiamando l’orientamento della Sezione Tributaria (Cass., Ord. n. 16949/2014), ha avuto modo di precisare che le cartelle esattoriali possono essere notificate “anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive tale l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in regione della forma di notificazione prescelta”.
Il secondo principio riguarda, invece, l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 156 c.p.c. Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno fatto proprio l’insegnamento fornito da parte delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., Sent. N. 19854/2004), laddove è stato chiarito che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le disposizioni normative di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., ivi compreso l’art. 160 c.p.c. il quale, attraverso l’espresso rinvio di cui all’art. 156 c.p.c., stabilisce che la nullità non possa “mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”. Pertanto, eventuali irregolarità nella procedura di notifica sono da ritenersi sanate, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., con il raggiungimento dello scopo dell’atto. Il che era quanto accaduto nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, poichè il destinatario aveva avuto piena conoscenza della cartella impugnata tanto da proporre tempestivo ricorso.

A cura di Cosimo Cappelli