La Suprema Corte torna su un argomento ben noto e già affrontato con esiti alternativi in passato (l’ultima pronuncia, diametralmente opposta a questa in commento, è Cass., Sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2460) ovvero la validità della notifica a mezzo pec di un atto all’indirizzo pec estratto da RegInde o da Ini-Pec.
Il caso è il medesimo della pronuncia di febbraio 2021, ovvero l’aver il ricorrente notificato il ricorso all’Avvocatura di Stato non già utilizzando l’indirizzo presente su RegInde bensì l’indirizzo pec indicato su Ini-Pec.
Come è noto i due pubblici elenchi dovrebbero essere equiparati poiché entrambi presenti nell’elenco di cui all’articolo 6 bis del D. Lgs. n. 82 del 2005; invero l’ultimo orientamento torna sui propri passi e dispone che il registro Reginde sia l’unico, per l’avvocatura di stato, valido ai fini di una corretta notifica, e che quindi la notifica effettuata all’indirizzo pec estratto da INI-PEC sia nulla e da rinnovarsi.
A cura di Simone Pesucci