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giurisprudenza

Viola il dovere di incompatibilità l’avvocato che ricopre la carica di amministratore di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (Cass., Sez. Un., 1 giugno 2018, n. 14131)

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto integrata la violazione del divieto di incompatibilità dell’avvocato iscritto all’albo che ricopra la carica di amministratore unico di una società sportiva dilettantistica a r.l., confermando la condanna alla sospensione dall’esercizio dell’attività per il termine di tre anni già comminata dal CNF, il quale aveva rideterminato la sanzione della cancellazione dall’albo inizialmente inflitta dal COA competente.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la difesa esperita dal ricorrente, avente ad oggetto la finalità non lucrativa della società, oltre ad essere rimasta indimostrata non fosse comunque rilevante a fronte della attività commerciale esercitata da una società di capitali, come nella specie quella amministrata dal professionista oggetto del procedimento disciplinare. Inoltre, neanche l’eccezione di prescrizione, già sollevata di fronte al CNF, viene accolta poiché dal certificato camerale la carica risultava ancora coperta dal ricorrente.

A cura di Sofia Lelmi