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giurisprudenza

Viola il dovere di lealtà, correttezza e informazione il legale che, omettendo di contattare l’assistito circa gli sviluppi processuali, non venga a conoscenza del suo decesso (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2019, n. 12636)

Le Sezioni Unite, confermando il giudizio già espresso sia dal COA di competenza che dal CNF, comminano ad un avvocato la sanzione della censura per non aver adempiuto ai propri doveri di informazione all’assistito, non venendo per questa ragione neanche a conoscenza del suo decesso e proseguendo, dunque, comunque il giudizio.

Nel caso di specie l’avvocato, ricevuta procura speciale dal proprio assistito per proporre ricorso in cassazione notificava alla controparte il ricorso. A seguito di sentenza di accoglimento il giudizio veniva riassunto di fronte alla Corte di Appello competente; in quella sede emergeva che l’assistito era deceduto addirittura in data antecedente la notifica del ricorso in cassazione.  Risultava, quindi che l’avvocato aveva omesso di informare il proprio assistito durante tutto il giudizio in cassazione ed anche in sede di riassunzione, per un tempo pari ad almeno 5 anni.

La Corte nel confermare la sanzione della censura già irrogata dal CNF chiarisce che il dovere di informazione grava sul legale non solo al momento dell’assunzione dell’incarico ma durante tutta la pendenza del giudizio.  È, infatti, dovere dell’avvocato illustrare al proprio assistito tutte le scelte processuali possibili, non solo per evitargli pregiudizio ma anche per adottare in maniera condivisa le scelte processuali. Nel caso in esame l’avvocato aveva palesemente violato tale dovere avendo proseguito il giudizio senza provvedere ad alcuna comunicazione al proprio cliente e non venendo, per tale ragione, neppure a conoscenza del suo decesso.

A cura di Sofia Lelmi