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parere

Avvocato. Attività di consulenza ed assistenza in favore di istituto bancario in via continuativa. Ammissibilità. Condizioni

È stato chiesto se sia consentito ad un avvocato di svolgere attività di consulenza ed assistenza in favore di istituto bancario in maniera continuativa ed anche in virtù di specifica convenzione.
Il Consiglio ha precisato che l’attività in questione non incorra nel divieto di cui al comma 3 dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, purché sia escluso ogni vincolo di subordinazione. Nel caso esaminato, il Consiglio ha accertato che la natura del rapporto ed il contenuto delle prestazioni che l’avvocato avrebbe svolto in base alla convenzione rispettavano il carattere proprio dell’attività libero professionale, tipica dell’avvocato.