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parere

Avvocato. Comportamento da tenere successivamente alla rinuncia al mandato.

E’ stato chiesto quale sia il comportamento da tenere successivamente alla rinuncia al mandato in giudizio civile, ed in particolare se sussista l’obbligo di svolgimento di attività processuali nell’ipotesi in cui la parte precedentemente assistita non abbia provveduto alla nomina di nuovo difensore.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2237, commi 2 e 3 cod. civ.(in punto di condizioni legittimanti il recesso del prestatore d’opera intellettuale dal contratto stipulato con il cliente e di modalità del recesso stesso) e 85 c.p.c., (in punto di effetti della rinuncia al mandato nei confronti della controparte) l’articolo 47, canone complementare II, del Codice Deontologico dispone testualmente che qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
Pertanto l’avvocato che abbia notiziato tempestivamente la parte assistita con riguardo agli incombenti processuali successivi non ha alcun onere di svolgere ulteriori attività difensive.