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parere

Avvocato. Consegna al teste dei capitoli di prova. Illecito deontologico. Esclusione.

E’ stato chiesto se costituisca illecito deontologico per l’avvocato di una parte in un processo civile il fatto che un teste indotto da detta parte dichiari di avere ricevuto dalla parte stessa prima dell’udienza i capitoli di prova sui quali il teste in questione avrebbe dovuto testimoniare.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che nessuna disposizione normativa vieta che un teste chiamato a deporre in un processo civile, prima della sua audizione, sia informato circa i fatti sui quali dovrà rendere la sua deposizione.
Le disposizioni normative vietano, infatti, solo la subornazione del teste (art. 377 Cod. Pen.), ovverosia vietano ogni azione diretta a indurre il teste a riferire il falso o a essere reticente.
L’art. 52 del Codice Deontologico Forense prescrive che l’avvocato deve evitare di trattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, il che equivale a dire che l’avvocato può informare i testi circa i fatti su quali saranno interrogati, ma deve astenersi dal condizionare in qualunque modo i testi stessi e/o dall’influenzare le loro deposizioni.
Del resto appare anche ragionevole che, tenuto conto del fatto che spesso si verifica che i testi vengano ascoltati su circostanze che sono avvenute molto tempo prima della loro audizioni o delle quali sono stati spettatori occasionali, proprio per consentire loro di meglio ricordare e focalizzare dette circostanze, i testi medesimi possano venire informati su quali circostanze saranno chiamati a deporre, il che, purché avvenga senza forzature, condizionamenti o suggestioni, risulta, quindi, pienamente legittimo quanto meno sotto il profilo disciplinare.
Nel caso di specie, la semplice consegna al teste dei capitoli di prova, tra l’altro effettuata direttamente dalla parte, alla quale l’avvocato non solo poteva, ma addirittura doveva inviare i capitoli stessi per assolvere al suo obbligo di informazione ex art. 40 del Codice Deontologico Forense, non può ritenersi in alcun modo un comportamento deontologicamente scorretto dell’avvocato medesimo né integra alcun illecito disciplinare.
In linea generale, sotto il profilo processuale è ovvio, peraltro, che il Giudice potrà e dovrà valutare il contenuto delle informazioni trasmesse al teste, al fine, non solo di accertare che non sussistano gli estremi di cui all’art. 377 Cod. Pen., ma anche di verificare l’attendibilità del teste.