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parere

Avvocato. Giudizio nei confronti di un collega. Obbligo della preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine. Esclusione. Preventiva comunicazione al collega. Obbligo.

E’ stato chiesto se l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio ha ricordato che, a seguito della modifica apportata all’art. 22 del Codice Deontologico, l’avvocato non è più tenuto ad avvertire preventivamente il Consiglio dell’Ordine dell’azione che intende promuovere ma deve avvisare soltanto il collega contro il quale agirà. Tale obbligo è limitato alle azioni relative ai “fatti attinenti all’esercizio della professione” e deve essere rispettato solo se il preventivo avviso non possa pregiudicare il diritto da tutelare.