E’ stato chiesto se l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio ha ricordato che, a seguito della modifica apportata all’art. 22 del Codice Deontologico, l’avvocato non è più tenuto ad avvertire preventivamente il Consiglio dell’Ordine dell’azione che intende promuovere ma deve avvisare soltanto il collega contro il quale agirà. Tale obbligo è limitato alle azioni relative ai “fatti attinenti all’esercizio della professione” e deve essere rispettato solo se il preventivo avviso non possa pregiudicare il diritto da tutelare.
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