È stato chiesto se sia incompatibile con l’esercizio della professione forense la qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice.
Il Consiglio, richiamati l’art. 3 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 ed il principio di cui all’art. 2313 cod. civ. – per cui il potere di amministrazione delle società in accomandita semplice spetta ai soci accomandatari, che sono perciò illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione e rispondono nei limiti della quota conferita – ha ribadito che la qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice non è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.