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parere

Avvocato. Mandato collettivo. Risvolti deontologici.

Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che sotto il profilo deontologico, nel momento in cui un avvocato riceve sia da parte del suo cliente che della sua controparte un mandato collettivo nell’interesse di entrambi i mandanti, che stabilisca a carico del mandatario di eseguire una determinata attività nel caso che il proprio cliente non adempia ad un suo obbligo entro un termine prefissato, l’avvocato stesso non può astenersi dal dare esecuzione al mandato, e questo anche se il proprio cliente manifesti la propria contrarietà.
Ciò in quanto, relativamente all’esecuzione del mandato collettivo conferitogli, che tra l’altro ai sensi dell’art. 1723 Cod. Civ. e/o dell’art. 1726 Cod. Civ. è revocabile solo con il consenso di tutti i mandanti o per giusta causa, l’avvocato risponde necessariamente nei confronti di tutti i mandanti stessi e non può certo basarsi sulla semplice indicazione del proprio cliente circa l’irrilevanza e/o la non imputabilità a quest’ultimo dell’inadempimento al suo obbligo, a cui è collegato l’esecuzione del mandato, tanto più che l’incarico in questione prevedeva una sorta di automatismo, nel senso che, se non veniva consegnata la fideiussione entro un certo termine, i mandatari dovevano eseguire una determinata attività.
Nel caso in esame la fideiussione entro quel termine non è stata consegnata, ragione per cui i mandatari devono dare esecuzione al mandato ricevuto.
Ad una fattispecie di questo tipo è, quindi, applicabile, l’art. 59 del Codice Deontologico, secondo cui l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, salvo, ovviamente, che il cliente dell’avvocato medesimo, rappresentando e provando la sussistenza di una giusta causa, non richieda e ottenga un provvedimento cautelare che sospenda l’obbligo dei mandatari di eseguire il mandato.