Il Consiglio ha precisato che l’avvocato non è tenuto a discutere preventivamente con il cliente le questioni dibattute in causa ed il contenuto specifico degli atti da presentare in giudizio, soprattutto allorché la causa sia passata in decisione e si tratti della redazione delle difese. Tali atti possono essere esaminati dal cliente solo qualora l’avvocato lo ritenga opportuno, secondo il proprio insindacabile apprezzamento.
Il Consiglio ha anche ricordato che l’avvocato ha l’obbligo di consegnare copia degli atti depositati, qualora il cliente gliene faccia richiesta.
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