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Lapo Mariani

parere

Praticante Avvocato. Limiti del patrocinio concesso ai praticanti per gli affari penali. Producibilità di riservate personali contenenti espressioni offensive nei confronti della controparte.

E' stato chiesto quali siano i limite del patrocinio concesso ai praticanti per gli affari penali, nonché se sia possibile produrre in giudizio comunicazioni riservate e personali in cui siano contenuti toni offensivi nei confronti della controparte.
Il Consiglio dell'Ordine si è espresso affermando che, per quanto attiene agli affari penali il suddetto patrocinio deve intendersi limitato alle cause per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p. (ovverosia quelli a citazione diretta). Nei limiti della suddetta previsione il praticante avvocato, abilitato al patrocinio, potrà svolgere sia attività investigativa preventiva, sia attività difensiva in sede di articolo 415 bis c.p.p. Ciò significa che tali due possibilità dovranno riguardare solo quei reati indicati nell\'art. 550 c.p.p.
Per quanto attiene al quesito circa la producibilità di comunicazioni riservate e personali in cui siano contenuti toni offensivi nei confronti della controparte, Le segnalo che, pur in virtù del principio generale di non producibilità delle riservate personali, nel caso di espressioni offensive potrà essere prodotta la comunicazione sia pure con i doverosi omissis circa le eventuali proposte transattive.
Del resto l'affermazione offensiva nei confronti della controparte è in astratto confliggente con quanto dispone l'art. 20 del Codice Deontologico Forense e pertanto se ne deve ammettere la produzione, nei limiti sopra indicati, per verificare l'effettiva sussistenza o meno di quest'ultima disposizione del Codice Deontologico.