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giurisprudenza

L’indicazione della pec nell’atto esonera l’avvocato “fuori sede” dalla domiciliazione presso la cancelleria dell’ufficio (Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143)

Le Sezioni Unite, chiamate a decidere l'ammissibilità o meno della notifica del ricorso per cassazione fatto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, in assenza, da parte del procuratore fuori circoscrizione, di elezione del domicilio nel distretto, decidono di percorrere la via digitale indicata nel novello dettato normativo dell'art. 366 c.p.c., ovvero la possibilità della notifica direttamente all'indirizzo Pec, qualora questo sia indicato in atti. Nel caso in esame la Corte si interroga sul dialogo tra l'art.82 del R.D. 22.01.1934 n.37, il quale imporrebbe ai procuratori che svolgono il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso; aggiungendo, in caso di omissione, che il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. L'onere di elezione del domicilio non inficia – prosegue la Suprema corte – la possibilità per i procuratori di esercitare la professione innanzi a tutte le Corti d'appello e Tribunali della Repubblica; nonché, agli avvocati iscritti nell'apposito albo speciale, di patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. La finalità della norma è chiara: agevolare le comunicazioni e notificazioni all'avvocato. La Corte chiarisce anche che, in ogni caso, per il notificante, la notifica presso la Cancelleria non è un obbligo bensì una facoltà che, ove scelta, rende la notifica rituale. L'esigenza e la finalità di facilitare il compito al notificante senza pregiudicare i diritti del notificato suggeriscono alla Corte di rivedere una posizione "datata" come quella assunta nell'art. 82 anche e soprattutto alla luce delle recenti modifiche in tema di notificazioni fatte nel codice di procedura civile: con particolare riferimento all'art. 149-bis, prima e 125 e 366 c.p.c. poi. La Suprema Corte pertanto in chiave di prospective overruling rilegge l'interpretazione data all'art. 82 nel mutato contesto normativo, affiancando, all'onere di elezione del domicilio, la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (si badi bene, quello già indicato presso il rispettivo ordine di appartenenza). La Sentenza pertanto conclude indicando che "a partire dalla data del 1 febbraio 2012 l'art. 82 debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".

a cura di Simone Pesucci