Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Processo tributario e nullità della notifica dell’atto di impugnazione (Cass., Sez. V, 22 febbraio 2013, n. 4524)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata rigettando il ricorso proposto da una società in nome collettivo avverso una sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Come primo motivo, la società ricorrente denunciava l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, a sua volta fondata sulla circostanza che l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza con atto notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nel domicilio eletto da quest’ultimo, e non nel diverso domicilio dichiarato nell’atto di notificazione della sentenza della CTP. La Cassazione ha ribadito, richiamando la sentenza Cass. n. 2759 del 23/02/2012, che, nel caso in cui la parte elegga domicilio presso un professionista diverso da chi l’abbia difesa in primo grado, senza revocare espressamente il mandato, la notifica effettuata presso lo studio del primo avvocato è nulla ma non inesistente e, pertanto, il relativo vizio è sanato con la regolare costituzione della parte stessa nel giudizio di impugnazione.

a cura di Leonardo Cammunci