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giurisprudenza

Al fine dell’ammissibilità del ricorso al C.N.F., il principio di specificità dei motivi del gravame richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza (C.N.F., Sent., 23 settembre 2017, n. 128)

Un avvocato, dopo aver ottenuto, con ordinanza del Giudice dell’Esecuzione, l’assegnazione alla sua cliente di somme dovute a titolo di mantenimento da parte del coniuge di quest’ultima, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, convinceva la stessa ad autorizzare il versamento delle somme su un conto a lui intestato, impegnandosi a versare alla Signora, mensilmente, quanto dovuto. Tuttavia, oltre a non segnalare in sede di udienza che la cliente beneficiasse del gratuito patrocinio, il legale tratteneva arbitrariamente circa un terzo di quanto mensilmente dovuto a titolo di compenso professionale, per una parcella pari a 4.000 Euro che, però, non veniva mai emessa. Ritenuto responsabile e condannato alla sanzione della censura dal COA, l’avvocato ricorreva al CNF, fondando il ricorso sull’ignorantia legis e sulla volontà, da parte sua, di evitare che la sua assistita potesse impadronirsi delle somme e sottrarle così allo Stato; in definitiva non contestava nella sostanza i fatti addebitatigli ma richiedeva soltanto la conversione della sanzione in avvertimento. Il CNF, richiamando alcune proprie precedenti pronunce, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha colto l’occasione per ribadire che il principio di specificità dell’atto di impugnazione costituisce diritto positivo, in quanto il nuovo ordinamento professionale (art. 35, comma 1) rinvia espressamente agli articoli 59-65 del R.D. 37/1934. Ne consegue che, senza dover fare riferimento neanche per analogia agli articoli 342 e 348 bis e ter del c.p.c., per l’ammissibilità del ricorso al CNF è richiesta “l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame”.

A cura di Leonardo Cammunci