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giurisprudenza

Al professionista che, in regime di Patrocinio a Spese dello Stato, svolge attività processuale a distanza dalla propria sede professionale, spetta sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese vive documentate (Cass., Sez. VI, Ord., 11 Luglio 2022, n. 21890)

Nella questione oggetto del presente giudizio di Cassazione, un Avvocato si era visto rigettare un’opposizione ad un decreto di liquidazione dei compensi maturati a seguito dell’attività prestata in un Patrocinio a Spese dello Stato: il professionista lamentava che non gli fosse stata liquidata l’indennità di trasferta ed il rimborso spese di viaggio. Il Tribunale competente argomentava il rigetto asserendo che il riconoscimento delle due voci fosse strettamente connesso alla prova di aver utilizzato un mezzo proprio che, però, non era stata fornita dall’Avvocato.
Investita della controversia la Corte di Cassazione, accoglie il ricorso del professionista per i motivi che seguono.
Anzitutto, rileva la Corte, dai verbali di causa emerge che il ricorrente ha partecipato a due udienze dinanzi ad un Tribunale di Foro diverso da quello di appartenenza, così che a fronte della prova dell’avvenuto spostamento, non poteva essere negato il diritto al rimborso delle spese sostenute, calcolate sulla scorta del parametro di cui al citato D.M. n. 55 del 2014, art. 27 (e cioè in misura pari ad un’indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e di parcheggio).
In secondo luogo, l’indennità di trasferta compete al difensore una volta che abbia documentato il proprio spostamento presso un luogo diverso da quello della propria sede professionale, ai fini dell’espletamento del mandato difensivo.
Come deciso infatti anche in un precedente abbastanza risalente (cfr. Cass. Civ. n. 17898/2003), l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell’effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all’udienza o ad altra attività difensiva.
Quindi, posto che il professionista aveva documentato la propria presenza in udienza, in disparte ogni considerazione sull’utilizzo del veicolo di proprietà che non è conferente per la liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014, al medesimo spetta sia il rimborso delle spese vive sostenute e documentate, sia l’indennità di trasferta.

A cura di Devis Baldi